Abbiamo già detto che la donazione è un atto formale, che richiede l’intervento del notaio e la presenza dei testimoni, in tutti i casi in cui, per spirito di liberalità, una persona trasferisce a un'altra, senza corrispettivo, un bene o del denaro.
Attenzione, quindi: il bonifico con il quale si intende fare un regalo (al figlio, al coniuge, al nipote, ecc.), se è di importo significativo, dev’essere effettuato e giustificato dall’atto notarile di donazione. In sua assenza, il trasferimento del denaro è considerato invalido.
Questo significa che sono ammesse, senza il necessario intervento del notaio, le donazioni “di modico valore” – mentre qualora il trasferimento di denaro sia di importo significativo, in rapporto al patrimonio complessivo del donante – occorre l’atto pubblico, per rispettare la legge e verificare la consapevolezza del donante.
La Cassazione ha confermato che i regali effettuate a mezzo di assegni o bonifici, senza l’intervento del notaio, sono atti nulli, e che quindi (nonostante scontino le imposte regolarmente) non possono produrre alcun effetto: il donante avrebbe diritto di richiedere indietro la somma donata, e a maggior ragione potrebbero farlo gli altri eredi.
Si tratta di atti che non scontano imposte (se contenuti entro un milione di euro per ciascun figlio) e quindi il costo è davvero contenuto rispetto alla sicurezza e alla stabilità che l’atto notarile garantisce.
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