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I requisiti del testamento olografo

Donazioni | 13 Dicembre 2021 | Corrado De Rosa

Cassazione civile, Ord., sez. VI, 24 settembre 2021, n. 25936

“Ai fini della configurabilità di una scrittura privata come testamento olografo, non è sufficiente il riscontro dei requisiti di forma individuati dall’articolo 602 del codice civile, occorrendo, altresì, l’accertamento dell’oggettiva riconoscibilità nella scrittura della volontà attuale del suo autore di compiere non già un mero progetto, ma un atto di disposizione del proprio patrimonio per il tempo successivo al suo decesso. (Nel caso di specie, veniva in rilievo una scrittura privata che presentava tutti i requisiti formali del testamento olografo, ma dalla quale non si poteva ricavare l’esistenza della volontà della de cuius di disporre dei suoi beni per il tempo successivo alla morte).”

Quando un documento è un testamento olografo?

In questa sentenza la Cassazione affronta il caso in cui una madre aveva lasciato un documento scritto, datato e sottoscritto interamente di propria mano, contenente l’elencazione di alcuni beni e alcune frasi relative alla loro ripartizione. I giudici, nel valutare se questa scrittura sia un testamento vero e proprio, anzitutto specificano che un testamento deve avere dei requisiti formali specifici.

Forma del testamento

Il testamento olografo, ai sensi dell’art. 602 c.c., deve avere tre requisiti

Olografia

L’art. 602 c.c., che contiene la disciplina relativa alla forma dell’olografo, pone anzitutto il requisito dell’autografia integrale: l’olografo deve essere redatto di pugno del testatore tanto nel testo quanto nella data e, naturalmente, nella firma. La scritturazione può essere fatta con qualsiasi mezzo (penna, matita, gesso, carbone etc.) e su qualsiasi materia (carta, stoffa, legno etc), purché idonea a riceverla: la giurisprudenza ha espressamente escluso la necessità che il testamento olografo sia scritto su un pezzo di carta. Pertanto, sono nulli, per mancanza del carattere della personalità, gli scritti non di mano del testatore (ad esempio una scrittura a macchina, moduli precompilati etc) o redatti con l’intervento di un terzo.

Sottoscrizione

L’art. 602 c.c. si sofferma anche sulla sottoscrizione. Questa deve da apporsi alla fine delle disposizioni. E’ valida anche se non contiene l’indicazione del nome e del cognome del testatore, purché sia individuata con certezza la provenienza del testamento. E’ ritenuta valida la firma con pseudonimo o con soprannome, così come anche una sottoscrizione illeggibile, se questo era il normale modo di sottoscrivere del testatore

Data

Infine, nel suo terzo ed ultimo comma l’art. 602 c.c. detta la disciplina della data. La data è un requisito fondamentale, ma si pone su un piano inferiore rispetto agli altri: la prova della non verità della data stessa è ammessa soltanto per verificare se in quel momento il testatore era capace di intendere e di volere (o meno) o in alternativa per verificare tra due testamenti quale sia il più recente o per altre questione da decidersi in base al tempo del testamento.

La data può occupare qualsiasi posizione nell’olografo, e può anche essere messa prima dell’inizio delle disposizioni, o in fondo alle stesse, purchè prima della firma. L’indicazione della data deve essere completa dunque deve contenere giorno, mese ed anno.

 

Oltre alla forma, serve la volontà di fare testamento

Ma la Cassazione dichiara che non è sufficiente che il documento abbia tutti i requisiti formali richiesti dalla legge, e sopra detti. Quegli elementi sono necessari, ma non bastano: occorre qualcosa di più. I giudici infatti, in questo caso, hanno detto che il documento scritto, datato e firmato dalla madre non era un testamento, ma semplice rendiconto indirizzato ai figli, contenente un mero progetto relativo al godimento dei suoi beni.

 

Non serve un espresso riferimento alla propria morte

Ricordando un’altra sentenza di Cassazione, non è necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all’intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontà definitiva dell’autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte” (Cass., 08 gennaio 2014, n. 150).

In conclusione

Perché si abbia un vero e proprio testamento occorre che il documento sia scritto, datato e sottoscritto interamente a mano dal testatore.
In merito al contenuto, è necessario che il documento contenga delle volontà univoche, chiare, che dispongano in modo concreto dei propri beni per il tempo in cui il testatore avrà cessato di vivere.


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