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Diritto di famiglia: in che modo possiamo esserti utile?

Il nostro studio assiste i clienti in una serie di ulteriori atti e attività relativi al diritto di famiglia in senso ampio, a partire dalle dichiarazioni di successione (c.d. atto di successione) per i defunti, passando per le convenzioni matrimoniali (ad esempio la separazione dei beni e il fondo patrimoniale), per arrivare a atti relativi all’impresa familiare.

In particolar modo ci occupiamo di tre tipologie di attività notarili:

  • il fondo patrimoniale;
  • il testamento biologico;
  • la nomina di un amministratore di sostegno.

Il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un atto notarile con il quale i coniugi stabiliscono di destinare un immobile (di proprietà comune o anche di proprietà di uno solo dei due) a far fronte alle esigenze della famiglia. La destinazione del bene ai bisogni della famiglia da un lato tutela i coniugi e i figli, e dall’altro lato garantisce una protezione: il bene stesso non potrà essere aggredito dai creditori personali del coniuge (si pensi ai fornitori di un imprenditore), ma solo dai creditori “della famgilia”

Il testamento biologico

Il testamento biologico è oggi ammesso dalla legge, e chiamato anche “DAT” o “disposizioni anticipate di trattamento”. Con questo atto – e con il consiglio del notaio e del medico curante – si può indicare e stabilire, in caso di malattie gravi e anche per il caso in cui si perda in futuro la capacità di intendere e volere, quali sono i trattamenti medici e sanitari che si vorranno ricevere, e quali invece i trattamenti che si desidera evitare. Nell’atto si indica anche un soggetto che funge da “fiduciario” e che potrà assumere le delicate scelte mediche in sostituzione del malato.

L'amministratore di sostegno

La nomina di un amministratore di sostegno. Nel caso una persona, a causa dell’età o della malattia, veda ridotta la propria autonomia e la propria capacità di agire, si può ricorrere al giudice per ottenere la nomina di amministratore di sostegno, e cioè di una persona che lo accompagni o che lo sostituisca nel compimento degli atti quotidiani (ordinaria amministrazione) o eccezionali (straordinaria amministrazione, come l’accettazione di una eredità, la vendita di un immobile ecc).

Sarà il giudice, parlando con il beneficiario, a stabilire quale sia nel caso concreto il rimedio più adatto: se la capacità della persona è molto compromessa l’amministratore di sostegno agirà come un tutore, sostituendo il beneficiario in tutti gli atti – altrimenti l’amministratore potrebbe essere solo un “coadiutore” del malato. L’attività del nostro studio notarile in quest’ambito può servire in due momenti:

  • per chi, ancora lucido e capace di intendere e volere, voglia designare egli stesso, con un atto notarile, chi dovrà essere il proprio amministratore di sostegno in futuro
  • nel caso in cui i congiunti di un familiare che si trovi già in questa posizione di debolezza vogliano essere assistiti nei rapporti con il tribunale per la procedura di nomina dell’amministratore stesso e per le relative autorizzazioni al compimento dei vari atti necessari.

Sono molte altre le vicende nelle quali il nostro studio assiste quotidianamente, a Bergamo e a Milano, le persone, le famiglie e le società: crediamo in un rapporto personale con i clienti, e nel fatto che ogni pratica debba essere seguita e approfondita direttamente dal notaio.

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