Se l’attività ha natura commerciale, e si decide, con l’aiuto del notaio, di costituire una società di persone, allora le alternative possibili sono la società in nome collettivo (SNC) e la società in accomandita semplice (SAS).
Se l’attività che vogliono svolgere i soci, invece, è agricola, o comunque non commerciale (ad esempio, gestione immobiliare) il tipo societario previsto dalla legge è la Società Semplice, o SS.
Per quanto riguarda la gestione previdenziale, in SNC tutti i soci devono essere iscritti all’INPS, in quanto imprenditori, mentre nella SAS sono i soci accomandatari devono necessariamente effettuare i versamenti previdenziali.
Nella SNC tutti i soci possono concorrere all’amministrazione della società (in via congiunta o con firma disgiunta) e tutti sono illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Nella SAS invece si distinguono i soci accomandatari, che svolgono il compito di amministratori e che rispondono illimitatamente per i debiti della società, e i soci accomandanti, che non rispondono dei debiti ma non possono però ingerire nella gestione. Svolgono pertanto il ruolo di investitori, partecipano alla società e alle sue decisioni principali (modificare lo statuto, trasformarla, cambiare amministratori) ma non alle scelte quotidiane nel rapporto con i terzi.
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