In Italia, secondo le più recenti statistiche diffuse dal Ministero di Giustizia, il 13% delle eredità è disciplinato da un testamento (il rimanente 87% delle eredità è regolato dalla legge). Il 77 per cento dei testamenti è “olografo”: solo il 23% dei testamenti è redatto dal notaio (nella forma del testamento pubblico o segreto).
Il testamento olografo si può scrivere da soli: è necessario datare il documento, e scriverlo interamente di proprio pugno e sottoscriverlo. Il testamento pubblico, invece, è un atto pubblico scritto dal notaio, alla presenza di due testimoni, nel quale il notaio riporta le dichiarazioni di ultima volontà del testatore. L’istituto del testamento pubblico è quasi sconosciuto tra i giovani, mentre coinvolge per una percentuale di circa il 65% i testatori che hanno una fascia di età compresa tra i 70 e gli 89 anni.
Il testamento segreto si attua attraverso un atto pubblico, formale, nel quale, alla presenza dei testimoni, il testatore consegna al notaio un documento chiuso (generalmente una busta sigillata) dichiarandogli che quel documento contiene le sue ultime volontà: la principale differenza rispetto al testamento pubblico sta nel fatto che sia il notaio che i testimoni ignorano (o possono ignorare) il contenuto delle disposizioni.
I vantaggi del testamento olografo (rispetto al testamento redatto dal notaio) consistono nella semplicità e nell’economicità, ed anche nella riservatezza (anche nel testamento segreto, che garantisce riservatezza sui contenuti, comunque il notaio e i testimoni sanno che esiste il testamento; il testamento olografo può essere scritto nella massima riservatezza, fino al punto che è possibile che nessun altro sappia dell’esistenza del testamento).
Mi spiego meglio: se io scrivo da solo il mio testamento olografo corro il rischio di esprimermi in modo non chiaro, usando delle espressioni che possono far emergere dubbi di interpretazione, e quindi – specialmente se i rapporti tra gli eredi non sono buoni – cresce il pericolo di vertenze. Chi si rivolge al notaio per il testamento pubblico deve sostenere un costo, ma può contare sulla consulenza del notaio che dovrà fare tutto il possibile per formare un documento chiaro, ben comprensibile in tutti i suoi aspetti, e che potrà essere eseguito nel modo migliore. E potrà contare sul fatto che quel documento (il testamento pubblico) sarà conservato al meglio, sotto la responsabilità del notaio.
E’ abbastanza frequente che chi vuole fare il testamento olografo chieda comunque una consulenza al notaio per esprimere nel modo migliore possibile la volontà, sulla devoluzione del patrimonio dopo la morte, e su come conservare al meglio il documento che scriverà.
Il primo aspetto che il notaio deve tenere in considerazione è la capacità del testatore di esprimere una volontà precisa ed autonoma. Purtroppo le richieste di aiuto sui testamenti riguardano persone anziane (e non c’è problema) spesso malate (e qualche volta il problema sorge, quando si tratta di malattie che possono compromettere la capacità di intendere e volere, o meglio di esprimere correttamente, per iscritto, a propria volontà). Altro aspetto delicato è quello di chi influenza… Capita che l’anziano (o l’anziana) sia debole e bisognoso di assistenza, quasi in stato di dipendenza psicologica nei confronti di chi l’aiuta. Se queste persone, che hanno un notevole ascendente sull’anziano, lo portano dal notaio per fargli fare testamento a loro favore, c’è bisogno di essere molto prudenti.
Il secondo aspetto che merita attenzione è quello dei legittimari. Se il testatore ha coniuge (o partner di unione civile), figli o discendenti di figli premorti, e (in assenza di discendenti) ascendenti (sopravvivono i genitori, o addirittura i nonni) a costoro è riservata una parte del patrimonio del testatore. Per evitare possibili vertenze è opportuno ragionare sulle proporzioni e sui valori delle varie attribuzioni previste nel testamento.
Solo il divorzio fa cessare pressoché completamente i diritti ereditari dell’ex coniuge. La semplice separazione, se non dipende da colpa accertata giudizialmente (si parla di separazione “con addebito”) non fa venir meno i diritti sulla cd. quota di legittima.
La legge prevede la possibilità di depositare formalmente il testamento olografo presso il notaio, che può redigere un “verbale di deposito” e, successivamente, dare comunicazione al Ministero di Giustizia dell’esistenza del testamento (la notizia dell’esistenza del testamento depositato formalmente al notaio viene inserita in una banca dati che si chiama “Registro Generale dei Testamenti”). Spesso, però (anche per evitare il costo del verbale) il testamento olografo viene consegnato non formalmente ma fiduciariamente. Ed è necessario, in questi casi, che il notaio, dopo il decesso, sia informato della morte e invitato a procedere alla pubblicazione del testamento.