• Bergamo +39 035 270420
  • Milano +39 02 36575323
facebooklinkedinlinkedin
  • info@notaiderosa.it

CONVEGNO: “L’arbitrato di famiglia in Italia”

Studio notarile | 20 Giugno 2022 | Corrado De Rosa

Intervento del Notaio Guido De Rosa

Il notaio Guido De Rosa è di recente intervenuto ad un convegno in tema di “Arbitrato di famiglia in Italia”, rispondendo ai quesiti postigli dalla platea in qualità di professionista esperto e portando all’attenzione dei presenti il punto di vista notarile sulla materia.

Il dibattito si è aperto partendo dall’evoluzione normativa di una norma del codice di procedura civile, l’art. 806 – che nella sua versione attuale non contempla più il divieto di rimettere ad arbitri le controversie in materia familiare – ritenuta simbolo di un’apertura del legislatore verso la possibilità di risolvere le controversie familiari senza la necessità di ricorrere alla giustizia ordinaria, con conseguente risparmio in termini economici e temporali, mantenendo come unico limite quello della necessità di rivolgersi al giudice ordinario per le controversie relative ai diritti “non disponibili”.

Il notaio ha fatto un excursus sul rapporto tra arbitrato e diritto di famiglia, rilevando come la loro distanza non sia da imputare solo al vecchio dato normativo del citato articolo 806 del codice di procedura civile, ma anche al generale approccio negativo tenuto da dottrina e giurisprudenza: a riprova della chiusura manifestata nel sistema degli autori, il notaio ha evidenziato che tra le motivazioni che spingevano a negare il contatto tra arbitrato e diritto di famiglia c’era la asserita inarbitrabilità delle cause familiari in quanto derivanti da rapporti non contrattuali, nonostante nessuna norma recasse tale divieto, a riprova del fatto che non sempre l’evoluzione dei dati normativi porta con sé uno stravolgimento del sistema.

Proseguendo nel suo discorso, passando più direttamente al tema dei diritti disponibili – mantenuti quale unico limite dal nuovo articolo 806 cpc – il notaio ha portato all’attenzione dei presenti la forte sensibilità del diritto familiare al tema della “superiorità” dei diritti, che vengono considerati espressione di interessi superindividuali e, quindi, sottratti alla libera disponibilità delle parti: il notaio ha dunque concluso riscontrando che è vero che il nuovo dato normativo consente di concedersi delle aperture nel senso della possibilità di risolvere le cause familiari (quali quelle derivanti dalla crisi della famiglia, che già lasciano ai coniugi margini di autonomia, come dimostrato dalla possibilità di regolare la separazione personale tra i coniugi con un accordo privato omologato dall’ autorità giudiziaria) senza ricorrere alla giurisprudenza ordinaria, ma senza intaccare taluni diritti, quali ad esempio quelli dei figli minori, considerati dal legislatore non soggetti all’autonomia delle parti.

Il dibattito si è poi spostato sul ruolo del notaio quale arbitro delle parti che a lui si rivolgono, considerate l’imparzialità connessa alla natura della sua funzione e le norme del diritto notarile che impongono di tenere una posizione equidistante rispetto agli interessi in gioco.

Il notaio ha elencato alcune delle norme contenute nella Legge Notarile e nei Principi di deontologia professionale dei notai che permeano la funzione notarile attribuendo al pubblico ufficiale un ruolo che lo rende consigliere ed arbitro dei contraenti, sempre mantenendo la sua imparzialità.

Tra le norme citate dal notaio sicura menzione meritano il primo articolo dei Principi di deontologia professionale dei notai, che impone di tenere una condotta professionale ispirata ai principi della indipendenza e della imparzialità, evitando ogni influenza di carattere personale ed ogni interferenza tra professione ed affari; l’articolo 28 della legge notarile, che vieta espressamente al notaio di ricevere atti nei quali compaiano soggetti i cui legami con il pubblico ufficiale possano in qualche modo compromettere l’imprescindibile imparzialità che gli è richiesta, quali il coniuge o parenti in linea retta e collaterale, nonché qualunque atto in cui i suoi personali interessi siano coinvolti in via diretta o per interposta persona, pena l’invalidità del negozio; l’articolo 41 dei Principi di deontologia, che richiede di ricercare una regolamentazione equilibrata e non equivoca degli interessi delle parti, una regolamentazione che sia ispirata alla loro comune sicurezza e che garantisca la stabilità del rapporto, a riprova del ruolo determinante anche nella conciliazione di interessi tra di loro spesso anche contrapposti; l’articolo 42 dei Principi, che richiede al notaio di mediare tra le parti allo scopo di raggiungere la soluzione più adeguata alla fattispecie concreta, che tenga conto delle singole esigenze e ne trovi una sintesi a mezzo del tipo negoziale più appropriato.

Tutte norme che, a parere del notaio, portano principi generali che devono ispirare il professionista nell’esercizio della sua funzione, che può definirsi anche latu sensu arbitrale.

Ci si è poi spostati dall’analisi del conflitto attuale a quella della fase programmatica dei futuri conflitti, venendo richiesto al notaio quale funzione possa avere nell’ottica “antiprocessuale”.

In effetti, ricordando come la dove il giudice assume una funzione risanatrice e riordinatrice della patologia della vita giuridica, il notaio ne assume una preventiva dei conflitti, il notaio così interpellato ha confermato che tanto più il notaio svolge diligentemente il suo lavoro e tanto minore sarà il rischio che l’atto notarile diventi fonte di liti giudiziarie.

Analizzando il piano pratico, tuttavia, il notaio ha rilevato che il professionista, anche esercitando le sue funzioni al massimo della diligenza, non può impedire che insorgano future liti tra i contraenti e, nel disciplinare detta fase eventuale, nell’esercizio della sua funzione di consiglio non di rado suggerisce la previsione di una clausola compromissoria (che determina la devoluzione ad uno o più arbitri delle controversie relative al rapporto cui tale clausola accede).

Elencando talune delle materie in cui è più frequente o utile ricorrere allo strumento dell’arbitrato, il notaio ha quindi fatto riferimento agli statuti societari predisposti dagli studi notarili, che sempre contemplano una clausola arbitrale che consenta ai soci e agli amministratori di devolvere le controversie ad un collegio arbitrale che renda più celere la risoluzione dei conflitti in un contesto, quello societario, in cui spesso la rapidità della risoluzione può avere importanti conseguenze in termini di risultati.

Ha poi individuato nel testamento un ulteriore terreno in cui sarebbe utile incoraggiare il ricorso allo strumento dell’arbitrato, ricordando le criticità che possono derivare dall’apertura di una successione, spesso foriera di conflitti tra i soggetti coinvolti che possono arrivare a paralizzare la ripartizione degli assetti patrimoniali e, a latere, anche a compromettere la serena vita familiare.


Richiedi subito la tua consulenza al nostro studio