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Accordi prematrimoniali e riforma delle successioni: guai in vista?

Diritto di famiglia | 13 Febbraio 2019 | Corrado De Rosa

 

Il Governo, con il disegno di legge del 12 dicembre 2018, ha proposto al Parlamento Italiano alcune fondamentali riforme al codice civile.

Occorre precisare che, allo stato, si tratta di un disegno di legge, e non di una delega: l’iter per arrivare ad avere un testo definitivo è ancora lungo e articolato.

 

Accordi prematrimoniali

L’art. 20 comma 1 lett. B) di questo disegno di legge prevede la possibilità per i coniugi o per gli uniti civili di stipulare, anche prima della formalizzazione del vincolo, un accordo diretto a “regolare tra di loro i rapporti personali e quelli patrimoniali e i criteri per l’educazione dei figli”.

Tali accordi dovrebbero essere stipulati con atto pubblico o scrittura privata autenticata, e nel rispetto dei principi dell’ordine pubblico e del buon costume.

Non si parla espressamente di disciplinare anticipatamente i rapporti patrimoniali relativi alla separazione e al divorzio: attendiamo il testo definitivo per una più completa valutazione.

Sin d’ora possiamo dire, a commento, che è ribadito il ruolo centrale della figura del notaio, quale pubblico ufficiale, per la formalizzazione di tali accordi, che molto si avvicinano alle convenzioni matrimoniali di cui all’art. 162 c.c.

Un aspetto critico potrebbe essere la disciplina delle regole relative ai figli: questi, secondo la Costituzione, non devono essere educati in base alla volontà dei genitori, ma in base alle loro aspirazioni e inclinazioni naturali.

 

Riforma della legittima 

Alla lettera C) dell’art. 20 del disegno di legge si parla di trasformare la quota di legittima in un “in una quota del valore del patrimonio ereditario al tempo dell’apertura della successione, garantita da privilegio speciale” sugli immobili o da privilegio generale sui beni mobili.

Anche in questo caso è presto per valutare: da anni stiamo attendendo una riforma ragionata che renda più coerenti e attuali i diritti dei legittimari (cioè del coniuge, dei discendenti e, in loro assenza, degli ascendenti).

Molti autori avevano proposto di trasformare la legittima in un credito, per evitare i risvolti negativi della c.d. “provenienza donativa”.

La soluzione brevemente riassunta nella proposta preoccupa per il riferimento al “privilegio speciale sugli immobili”, che rischia di trasformarsi in un ulteriore impedimento alla vendita e quindi alla circolazione degli immobili.

 

Divieto dei patti successori, addio?

Il disegno di legge vorrebbe “consentire la stipulazione di patti sulle successioni future intesi alla devoluzione dei beni del patrimonio ereditario in essi determinati ai successori ivi indicati, ovvero a permettere la rinunzia irrevocabile di successibili alla successione generale o in particolari beni”.

Si vorrebbe, cioè, ammettere ad ampio raggio i patti successori: non solo i patti rinunciativi (con i quali si potrebbe rinunciare, ad esempio, all’azione di riduzione o di restituzione), ma anche i patti istitutivi (con i quali si dispone oggi, in un contratto, di quella che sarà la sorte dei beni dopo la morte).

Questo passaggio sarebbe certamente innovativo e importante, ma molto dipende dalla precisione con la quale verranno formulate le normative nel futuro.

 

In conclusione

Il disegno di legge tocca tanti altri punti importanti, tra i quali il trust e gli affidamenti fiduciari.

All’oggi, però, non è ancora una vera e propria delega, ma un solo un progetto. E’ necessario che queste modifiche strutturali dell’ordinamento civile siano elaborate con attenzione e condivise con le categorie professionali più vicine ai singoli aspetti: il Notariato, gli Avvocati e i Magistrati – per una normativa ben scritta, che sia davvero un passo avanti.

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